Le misure compensative come strumento di equilibrio tra la tutela della biodiversità e lo sviluppo delle energie rinnovabili
Il rapporto tra lo sviluppo degli impianti FER e la tutela della biodiversità comporta la necessità di un contemperamento fra gli interessi in gioco. In particolare, il perseguimento dell’interesse pubblico alla transizione energetica, ove determini un’incidenza nelle aree della rete Natura 2000, deve essere bilanciato con misure compensative efficaci.
Wladimiro Troise Mangoni
L’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 190/2024 (T.U. FER) prevede che “in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1 [ossia la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito, anche, “impianti FER”)], sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
In questo breve contributo, soffermerò l’attenzione sull’eventualità in cui la realizzazione di un impianto FER possa determinare un effetto negativo significativo con riguardo alla biodiversità protetta in un’area rientrante nella rete Natura 2000.
Quella che, a una prima lettura del citato art. 3, c. 1, appare una contrapposizione insanabile tra l’interesse all’installazione di impianti FER e le esigenze di tutela della biodiversità deve, al contrario, essere affrontata nel più ampio quadro normativo di riferimento.
Sebbene l’art. 3, T.U. FER non contenga un richiamo esplicito alla disciplina vigente in materia di tutela della biodiversità (ciò che sarebbe stato auspicabile), esso deve essere letto in combinato disposto con l’art. 5, c. 9, d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con cui è stata recepita la Direttiva 92/43/CEE (c.d. “Direttiva Habitat”).
La previsione appena citata dispone che, anche ove la valutazione di incidenza ambientale relativa a un progetto da realizzarsi in un’area interferente con un sito della rete Natura 2000 abbia condotto a un esito negativo, l’autorità competente possa comunque autorizzarlo, in presenza delle seguenti condizioni cumulative: i) deve essere provata l’assenza di “soluzioni alternative possibili”; ii) l’intervento deve essere giustificato da “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”. Nelle suddette ipotesi, “le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete ‘Natura 2000’”.
Motivi di sintesi consigliano di prescindere la prima condizione, la cui integrazione deve essere valutata in relazione alla specifica fattispecie.
Con riguardo alla seconda, sembra agevole ricondurre l’interesse alla realizzazione di un impianto FER (come si è visto, qualificato dall’art. 3 T.U. FER come “prevalente”) ai “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”, di cui al citato art. 5, c. 9, d.P.R. n. 357/1997.
Come anticipato, le esigenze di tutela della biodiversità devono essere contemperate con l’interesse alla realizzazione degli impianti FER, mediante l’adozione di idonee misure compensative, volte a “garantire la coerenza globale della rete ‘Natura 2000’”.
Come noto, le misure di compensazione sono preordinate a controbilanciare l’impatto pregiudizievole determinato dalla realizzazione di un progetto, attraverso un intervento concepito per apportare uno specifico vantaggio al sistema ecologico della rete Natura 2000.
Nel tentare di comprendere che cosa si intenda per misure compensative, posto che né la Direttiva Habitat, né il d.P.R. n. 357/1997 contengono di esse una specifica definizione, occorre fare riferimento alla “Guida all’interpretazione dell’articolo 6, della direttiva 92/43/CEE (2019/c 33/01)”, con cui la Commissione europea ha delineato i caratteri fondamentali delle predette misure.
La Guida prevede che le misure in esame “mirano a compensare con precisione l’impatto negativo di un progetto sulle specie o sugli habitat interessati” e, come tali, sono specificamente concepite per ciascun progetto.
Dette misure devono essere attuate nella regione biogeografica interessata dall’intervento e possono consistere nella ricostruzione di un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000, nel miglioramento di un habitat su parte del sito interessato dall’intervento o su un altro sito facente parte della rete Natura 2000, nonché, in casi eccezionali, nella creazione di un nuovo sito che verrà inserito nella rete Natura 2000.
Si aggiunga che tali misure di compensazione devono essere concordate e attuate antecedentemente rispetto all’inizio degli interventi capaci di interferire negativamente sul sito.
Ai fini della determinazione delle misure compensative più opportune – che, lo si precisa, devono essere fattibili ed efficaci – è essenziale che vi sia uno stretto coordinamento tra le autorità responsabili della rete Natura 2000, le autorità incaricate della valutazione di incidenza e il soggetto proponente.
Ove la proposta formulata dal soggetto interessato sia ritenuta non congrua, insufficiente o inadeguata, l’Autorità preposta alla valutazione di incidenza può chiedere la formulazione di una nuova proposta o, alternativamente, può concordare con il proponente ulteriori misure o indicare anche talune specifiche misure integrative.
Nella definizione delle misure in esame, occorre senz’altro applicare criteri scientifici e considerare i “requisiti specifici delle caratteristiche ecologiche da ripristinare (ad esempio suolo, umidità, esposizione, minacce esistenti e altre condizioni determinanti per la riuscita dell’intervento di ripristino)”.
Da ultimo, pare opportuno precisare che le misure compensative devono necessariamente comprendere misure ecologiche, sicché “i pagamenti a persone fisiche o a favore di fondi speciali, anche se destinati a progetti di conservazione della natura, non sono adatti nel contesto della direttiva Habitat”.
In conclusione, le misure di compensazione costituiscono uno strumento decisivo per il contemperamento dei diversi interessi in gioco e, più precisamente, ove i progetti relativi agli impianti FER interferiscano con le aree protette, per garantire una corretta armonizzazione tra lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e la salvaguardia della biodiversità.