REMIT: la Riforma della Disciplina Europea per la Sorveglianza dei Mercati Energetici all’Ingrosso
Nata per prevenire abusi e garantire trasparenza nei mercati energetici all’ingrosso, la disciplina REMIT è stata aggiornata con il Regolamento (UE) 2024/1106 per rispondere a un contesto più complesso, liquido e interconnesso. Una riforma ambiziosa, che punta a rendere REMIT davvero efficace in uno scenario energetico europeo in profonda trasformazione.
Sofia Nicolai
Questo contributo intende presentare e contestualizzare gli elementi essenziali della riforma del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 relativo all'Integrità e alla Trasparenza del Mercato all'Ingrosso dell'Energia (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency - REMIT). In particolare, l’articolo mira ad evidenziare le necessità sottostanti alla stessa e l’impatto su alcune competenze, obblighi e divieti previsti dal regolamento per specifiche categorie di soggetti.
Importanza di REMIT nel Contesto Attuale
In vigore dal 28 dicembre 2011, REMIT è l'atto legislativo dell’UE che introduce un quadro settoriale specifico e direttamente applicabile per prevenire, individuare e sanzionare l'insider trading e l'abuso di mercato nei mercati all'ingrosso europei dell'energia, sia a breve che a lungo termine, per l'elettricità e il gas. Il regolamento intende rafforzare la fiducia degli operatori e dei clienti nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas e garantire che i prezzi riflettano un'interazione competitiva ed equa tra domanda e offerta, assicurando l'allocazione ottimale delle risorse.
Tuttavia, il regolamento è stato adottato in un momento storico in cui la liquidità del mercato all’ingrosso europeo dell’energia non era paragonabile a quella odierna. Di conseguenza, esso ha rappresentato, in un certo senso, un banco di prova per comprendere come garantire integrità e trasparenza in un mercato che oggi, invece, è molto più liquido, coinvolge un numero maggiore di partecipanti ed è caratterizzato da sfide sempre più complesse per il raggiungimento degli obiettivi della disciplina REMIT. Inoltre, i mercati dell’energia hanno subìto una forte scossa a causa della crisi energetica presentatasi nell’estate del 2021 e, successivamente, aggravatasi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022. Questo scenario ha riportato in primo piano la discussione sull’assetto del mercato dell’energia all’ingrosso e ha reso evidente la necessità di adattare il quadro normativo REMIT alle mutate condizioni di mercato. Tali istanze hanno spinto la Commissione europea a presentare, nel 2023, una riforma dell’assetto del mercato elettrico dell’UE, che ha compreso la revisione di REMIT.
Riforma di REMIT
La citata riforma ha previsto due linee di intervento: 1) la revisione delle regole del mercato elettrico, operata tramite il Regolamento (UE) 2024/1747 e la Direttiva (UE) 2024/1711, entrata in vigore a luglio 2024 e presentata con un triplice obiettivo: il rafforzamento della tutela dei consumatori dagli effetti delle fluttuazioni dei prezzi dell'energia, una maggiore stabilità e prevedibilità dei costi energetici e la promozione degli investimenti nelle energie rinnovabili; e 2) la revisione del quadro normativo REMIT, tramite il Regolamento (EU) 2024/1106, in vigore da maggio 2024.
Secondo la Commissione europea, la necessità di quest’ultima è stata evidenziata dal contesto di elevati prezzi dell’energia e di forte volatilità nei mercati energetici all'ingrosso del 2022 e 2023, insieme a cambiamenti senza precedenti nelle modalità di trading—come l'aumento del trading ad alta frequenza. Senza un potenziamento di REMIT, né l'Unione né gli Stati membri, al momento della presentazione della proposta di riforma, sembravano avere strumenti sufficienti per proteggere i mercati energetici da pratiche manipolative e di insider trading. Inoltre, le lacune nei dati da rendicontare nell’ambito di REMIT e la mancata applicazione degli obblighi di rendicontazione a livello UE stavano compromettendo l'efficacia del monitoraggio del mercato, esponendolo al rischio di futuri abusi. Infine, il sistema di attuazione decentralizzato di REMIT, basato su indagini nazionali, non risultava adeguato a gestire i casi transfrontalieri più complessi, con il rischio di una supervisione insufficiente e di un controllo non pienamente efficace. Per affrontare le problematiche identificate, la Commissione ha individuato tre principali aree di intervento:
- Raccolta dei dati, messa in pratica degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio del mercato;
- Indagini e applicazione delle norme nei casi di violazione di REMIT;
- Sanzioni stabilite dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR).
Con riferimento alle specifiche misure previste, numerose e varie sono state quelle introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1106, e.g., la modifica delle definizioni di insider trading e manipolazione del mercato per allinearle alla legislazione relativa all’abuso di mercato sui mercati finanziari (Articolo 1(3)); l’istituzione di processi strutturati di autorizzazione per le Piattaforme per le Informazioni Privilegiate (IIP) (Articolo 1(6)); l’obbligo per i partecipanti al mercato stabiliti o residenti in un paese terzo di designare un rappresentante in uno Stato membro in cui sono attivi (Articolo 1(12)). In questa sede, è stata operata la scelta di riportare considerazioni relative a due modifiche specifiche, selezionate alla luce delle conseguenze in termini di ripartizione di competenze tra diversi attori e di margine di manovra degli Stati membri con riferimento alle fasi di indagine e sanzionamento di possibili violazioni di REMIT: i.e., i nuovi poteri di indagine di ACER e l’armonizzazione delle sanzioni.
Nuovi Poteri di Indagine di ACER
Una delle principali criticità dell’implementazione di REMIT individuata dalla Commissione europea riguarda la non uniforme e, a tratti, carente applicazione delle sue disposizioni: il numero di casi di sospetta violazione di REMIT effettivamente sottoposti a indagine da parte delle ANR è basso, e ancor più limitato è il numero di casi che si conclude con l’irrogazione di sanzioni, in particolare per le violazioni transfrontaliere. ACER ha sempre avuto, in base a REMIT, la competenza per monitorare i mercati, grazie ai suoi strumenti di raccolta e analisi dei dati a livello UE; tuttavia, la responsabilità di svolgere indagini e comminare sanzioni è sempre rimasta in capo alle ANR.
La revisione prevede ora l’attribuzione ad ACER della competenza, in specifiche circostanze, per indagare su sospette violazioni di REMIT insieme ai seguenti nuovi poteri esercitabili a tal fine:
- Ispezioni in loco (Articolo 13 bis Regolamento (UE) 2024/1106);
- Richiesta di informazioni (Articolo 13 ter);
- Potere di raccogliere dichiarazioni (Articolo 13 quater);
- Irrogazione di penalità di mora per garantire l’ottemperanza alle precedenti richieste (Articolo 13 octies).
L’impatto di questa nuova competenza rimane però incerto: il numero di casi interessati dalla riforma dipenderà dalle decisioni delle ANR di perseguire le sospette violazioni e dalla volontà di ACER di avviare indagini. Inoltre, secondo la riforma, la Corte di giustizia dell’UE ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni di ACER che irrogano penalità di mora, potendo annullarle, ridurle o aumentarle (Articolo 13 undecies). Sarà dunque rilevante valutare il ruolo che la stessa potrà ricoprire in questo procedimento considerando, in primis, quanti ricorsi avverso le decisioni di ACER saranno presentati e, in secondo luogo, la posizione che la Corte deciderà di prendere, eventualmente confermando, annullando o modificando le penalità di mora.
Armonizzazione delle Sanzioni
L’Articolo 18 di REMIT, relativo alle sanzioni per violazioni del regolamento, stabiliva che esse dovessero essere ‘effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato’. Esso non forniva però una forbice precisa per la determinazione dell’ammontare delle sanzioni, portando ogni Stato membro ad adottare il proprio parametro di riferimento e, di conseguenza, a disallineamenti tra le pratiche sanzionatorie nazionali.
La revisione di REMIT ha invece stabilito importi minimi per le sanzioni amministrative pecuniarie massime, differenziando per il tipo di violazione (i.e., insider trading, manipolazione del mercato, altri obblighi e/o divieti) e per la natura del soggetto responsabile (i.e., persona fisica o giuridica) (Articolo 1(22) Regolamento (UE) 2024/1106). La modifica sembra avere il potenziale di attenuare, ma non di eliminare il cosiddetto ‘forum shopping’, il fenomeno in base al quale le parti di una controversia possono di fatto scegliere di incardinare il relativo giudizio di fronte ad una corte nazionale, piuttosto che un’altra. Tale fenomeno, in termini REMIT, può incentivare la registrazione dei partecipanti al mercato presso l’ANR degli Stati membri con regimi di violazione di REMIT meno rigidi. Allo stesso tempo però, va sicuramente riconosciuto il passo in avanti in termini di armonizzazione rispetto alla disciplina del 2011.
Conclusione
La riforma di REMIT, in questa sede solo accennata, comprende tanti e diversi aspetti, che hanno però in comune l’obiettivo di adattare la disciplina alle mutate condizioni di mercato. Il rafforzamento del ruolo di ACER si colloca in una cornice di supporto e guida all’azione degli Stati membri nell’implementazione di REMIT così come il livello, seppur minimo, di armonizzazione delle sanzioni.
La riforma è stata ritenuta essenziale per garantire ulteriore trasparenza e aumentare la capacità di monitoraggio dei mercati energetici all’ingrosso, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia e alla protezione dei consumatori (considerando 1 Regolamento (UE) 2024/1106). Come anticipato, aperta rimane la valutazione della sua efficacia, soprattutto per ciò che riguarda una più uniforme ed incisiva applicazione di REMIT.
Link utili
Florence School of Regulation - REMIT: the emerging case law at EU and national level
Florence School of Regulation - Evento Online - The Revision of REMIT Making it Future Proof
Florence School of Regulation – REMIT and its Implementation Training Course