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Foto di Michael Pointner

Contenzioso climatico e doveri di diligenza climatica delle imprese


Il contenzioso climatico coinvolge sempre più spesso Stati e imprese, chiamati a rispondere dell’inazione rispetto agli obblighi ambientali. Accanto ai noti casi contro governi nazionali, si moltiplicano le azioni civili contro aziende per il loro impatto sul clima. In questo contesto si inserisce la Direttiva (UE) 2024/1760, aprendo la strada a nuove forme di responsabilità.

19 Giugno 2025

Claudio Vivani

Avvocato, Renna & Vivani, docente a contratto di EU and Transnational Environmental Law DICCA Genova

Il contenzioso climatico (Climate Change Litigation) è molto attuale per numerose ragioni, incluse le più che significative implicazioni per moltissime imprese.

Esiste una prima serie di iniziative giurisdizionali incentrata sulla responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte degli Stati e dei Governi degli impegni assunti in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico a livello internazionale ed euro-unitario.

La casistica più nota appartiene forse a questa prima categoria, anche perché una nutrita serie di decisioni ha riconosciuto la sussistenza di un “diritto al clima” in capo ai privati cittadini, in particolare come diritto umano fondamentale ai sensi della CEDU, la sua azionabilità in giudizio, la tutela dello stesso all’interno del paradigma della responsabilità civile, la responsabilità degli Stati e delle Pubbliche Amministrazioni per il mancato rispetto dei suddetti obblighi in materia di contrasto al cambiamento climatico. Si pensi ai notissimi casi “Urgenda”, “Klimaatzaak”, “Verein Klimaseniorinnen Schweiz”.

Per ora di segno opposto, ma ancora in corso, il giudizio pilota italiano, denominato “Giudizio Universale”.

Non meno interessante è il tentativo di affermare analoghi diritti e forme di responsabilità nei confronti delle imprese private, a vario titolo connotate da un presunto contributo causale al cambiamento climatico, ad esempio in ragione delle attività di estrazione, produzione, commercio e utilizzo di combustibili fossili, di finanziamento delle suddette attività, di produzione di beni che generano gas climalteranti (come le autovetture con motori endotermici).

Molti Stati europei vedono in corso giudizi assai rilevanti in tal senso: “Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.” nel Regno dei Paesi Bassi; “Greenpeace et al. v. ENI S.p.A. et al.” in Italia; “Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. BMW AG” “Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Volkswagen AG”, “Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG” in Germania.

Particolarmente significativa è l’esperienza francese: con la legge n. 2017-399 del 27 marzo 2017, sono stati introdotti nel Code de Commerce due nuovi articoli dedicati al dovere di diligenza dell’impresa capogruppo (che superi determinate soglie dimensionali) consistente nella tutela, lungo tutta la catena del valore, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della sicurezza sul lavoro, della salute e dell’ambiente.

Vari giudizi hanno ad oggetto la responsabilità civile per l’asserita violazione di tali doveri nell’ambito climatico: “Les Amis de la Terre et al. v. TOTAL”, “Notre Affaire à Tous et al v. TOTAL”, “Envol Vert et al. v. Casino”, “Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas”. Tale ultima traiettoria concettuale può intersecarsi con una recente normativa euro-unitaria: la Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Questa Direttiva mira a garantire che le maggiori (nel senso che superino determinate soglie dimensionali) imprese dell’Unione europea e di paesi terzi con una presenza significativa nell’Unione medesima integrino pratiche sostenibili e responsabili nelle loro attività, ad esempio valutando e affrontando gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, compresi quelli relativi all’ambiente e al clima, derivanti dalle loro attività, da quelle delle imprese controllate e dei partner commerciali.

Con particolare riferimento al tema climatico, l’art. 22 (intitolato “Lotta ai cambiamenti climatici”) prevede, al paragrafo 1, che : “Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società […] adotti e attui un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi nonché l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l’esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas”.

Inoltre, gli Stati membri devono designare una o più Autorità indipendenti di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma dell’articolo 22 sopra citato, informandone la Commissione.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2024/1760 entro il 26 luglio 2027. Sembra un tempo lungo, ma è appena sufficiente perché le imprese comincino a prepararsi seriamente a tale prospettiva e a prevenire “contenziosi climatici” che potranno eventualmente (e prevedibilmente) innestarsi sugli obblighi derivanti da tale nuova disciplina.