L’illegittimità del diniego di VIA adottato in ragione del presunto effetto selva in un’area già interessata dalla presenza di altri impianti
Brevi annotazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10363.
Nel presente contributo si commenterà la pronuncia del Consiglio di Stato n. 10363/2025 che dispone l’annullamento di un diniego di VIA fondato su un presunto effetto selva in un paesaggio connotato dalla “visibilità” di altri impianti del medesimo tipo. Tale pronuncia statuisce la necessità – ai fini del diniego – di una motivazione specifica e in concreto sul possibile pregiudizio alle matrici ambientali indicate nella direttiva VIA ed esprime un favor alla realizzazione di impianti eolici in un paesaggio già caratterizzato dalla presenza di altri aerogeneratori.
Gabriele Giudice
Al fine di apprezzare l’orientamento espresso nella sentenza in commento, giova descrivere sinteticamente la vicenda fattuale.
Il MASE, richiamando diversi pareri presupposti, rigettava l’istanza di VIA presentata dalla Società appellante per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico sulla base del rilievo per cui il progetto genererebbe “un effetto selva insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica”, specificando inoltre che “la presenza di altri impianti eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione dell’impianto”.
Il TAR, adito dalla Società per l’annullamento del decreto negativo di compatibilità ambientale e degli atti presupposti, respingeva sia il ricorso, sia il ricorso per motivi aggiunti, statuendo l’infondatezza della censura con cui la società aveva sostenuto l’inidoneità del richiamo all’“effetto selva” quale fondamento del diniego di VIA. Inoltre, ritenendo che il diniego impugnato fosse un atto plurimotivato – ossia fondato su più ragioni indipendenti fra di loro, ciascuna di per sé idonea a giustificarlo – non esaminava gli ulteriori motivi di ricorso; secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, in presenza di un atto plurimotivato il rigetto di una delle censure rende superfluo l’esame delle ulteriori censure inerenti alle altre “parti” del provvedimento.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di compatibilità ambientale è caratterizzato da profili altamente discrezionali, sia sul piano dei pubblici interessi in rilievo, sia sul piano della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il giudizio di compatibilità ambientale è sindacabile dal giudice “nei soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, ovvero istruttoria assente o inadeguata”; inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che la sindacabilità del giudice “incontra il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede giurisdizionale di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso sovrapposizioni di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (TAR Palermo, n. 2731/2024; Cons. Stato n. 5357/2020).
Posta tale premessa, il Consiglio di Stato ha rilevato anzitutto che l’area interessata dall’impianto i) non è vincolata ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ii) non rientra né fra “aree idonee”, né fra “aree inidonee” (definendola “area grigia”). È questa, statuisce il Consiglio di Stato – unitamente all’assenza di beni culturali direttamente interessati dall’intervento – la ragione per cui la Commissione VIA ha osservato che “gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER”; beninteso, tale “idoneità” non è da intendersi ai sensi del D.lgs. n. 190/2024 quanto, sic et simpliciter, come assenza di preclusioni legali all’installazione di impianti FER nell’area. Invero, per pacifica giurisprudenza amministrativa, la mancata inclusione di un’area fra le “aree idonee” non implica automaticamente la qualificazione della medesima come “area inidonea”, occorrendo a tal fine una specifica istruttoria. Inoltre, per completezza, si osserva altresì che l’inidoneità dell’area non equivale a un divieto assoluto e aprioristico all’installazione di impianti FER; invero, come statuito dalla giurisprudenza costituzionale, l’“inidoneità dell’area […] non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere ugualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata […] [e] l’individuazione di queste aree [ndr. le aree inidonee] non deve «configurarsi come divieto preliminare» - che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER […] va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione” (Corte costituzionale, 15 luglio 2025, n. 134).
Ciò detto, occorre esaminare gli esiti e la motivazione della sentenza.
Il giudice amministrativo ha statuito come sia insufficiente, per sorreggere il diniego di VIA, il generico riferimento a un presunto “effetto selva” su un paesaggio già connotato dalla “visibilità” di altri impianti dello stesso tipo; e ciò, qualora l’installazione degli impianti sia proficua e vi sia lo spazio fisico per l’installazione di nuovi aerogeneratori.
Infatti, delle due l’una: o vi è carenza di spazio fisico per un nuovo impianto, e allora le ragioni (tecniche) devono essere specificate nel diniego, ovvero residua spazio fisico, e dunque “è illogico richiamarsi a dette caratteristiche – la visibilità e il concentrarsi di molti rotori – che sono essenziali e ineliminabili per qualunque impianto della tipologia in esame, tenuto soprattutto conto che nel caso di specie la “visibilità” del paesaggio è già fortemente impattata da altri impianti preesistenti”. In sintesi, il giudice dispone che il diniego di compatibilità ambientale deve essere sorretto da una motivazione specifica e in concreto sul possibile pregiudizio alle matrici ambientali, non potendosi limitare a un mero riferimento a un presunto “effetto selva”, né a uno stereotipato richiamo alla tutela del paesaggio e del quadro naturale che lo compone; e ciò, specie in un paesaggio già impattato dalla “visibilità” di altri impianti dello stesso tipo.
Il Consiglio di Stato effettua un’ulteriore riflessione laddove non disconosce la qualificazione, operata dalla ricorrente, dell’area di interesse come “polo energetico”, pur tuttavia specificando che tale qualificazione non deriva da alcuna normativa nota ma, diversamente, risponde a un mero dato sociologico.
Invero, il giudice amministrativo statuisce che la presenza, nell’area di interesse, di ulteriori impianti della stessa tipologia “risulterebbe ragione per concentrare qui [ndr. nell’area già impattata da impianti], e non altrove, impianti analoghi”.
Ebbene, quanto disposto dal Consiglio di Stato non equivale ad affermare – come invece sostenuto dalla Società – che la presenza di altri impianti eolici nel medesimo territorio costituisca, di per sé, un avallo alla costruzione di nuovi impianti; ciò, da un lato, determinerebbe uno sviluppo incontrollato degli impianti (con il solo limite materiale dello spazio fisico) e, dall’altro, frustrerebbe il delicato bilanciamento fra interessi ambientali, sociali, paesaggistici ed economici cui è chiamata la Pubblica Amministrazione.
Il giudice amministrativo, diversamente, si limita a tratteggiare un favor (seppur cauto) alla concentrazione di impianti eolici in aree già impattate da altri aerogeneratori (anziché in aree “più libere”); ciò si pone in linea sia con la ratio delle disposizioni in materia di aree idonee, che come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa sono orientate “nel senso di concentrare gli impianti di energia rinnovabile in zone interessate da pregressa antropizzazione” (TAR Toscana, n. 1649/2025), sia con il principio di massima diffusione degli impianti FER (Corte costituzionale, sentenze n. 177 del 2018 e n. 13 del 2014).
In conclusione, due sono i temi di rilievo nella pronuncia in parola: da un lato, la statuizione per cui la motivazione del diniego di VIA deve fare riferimento, in concreto, al possibile pregiudizio alle matrici ambientali, non potendosi limitare a richiamare “un presunto “effetto selva” su un paesaggio che è già connotato dalla “visibilità” di altri impianti dello stesso tipo” e, dall’altro, il favor espresso dal giudice amministrativo all’installazione di impianti eolici in aree già impattate dalla presenza di questi ultimi, con l’obiettivo di concentrare in queste ultime aree, e non altrove, gli impianti.